LA PRESCRIZIONE DELLE LENTI CORRETTRICI (Parte 1)
In teoria quando un paziente ha visione ridotta per la visione a distanza causata da un vizio di rifrazione, si deve prescrivere l’opportuna correzione; questa è una regola generale nei casi in cui la riduzione visiva è di grado elevato. Quando però la riduzione è lieve, raramente il soggetto ne è cosciente in condizione di alta luminanza e l’opportuna correzione dovrà essere valutata tenendo conto delle esigenze del paziente. Da qui la necessità di trattare ogni caso come un caso a sé: il tipo di correzione dipende dal tipo di vizio rifrattivo, dall’entità di riduzione per la visione ad occhio nudo, dal tipo di lavoro svolto e dal temperamento del paziente. Il problema si evidenzia soprattutto nei pazienti anziani, che presentano disturbi per vicino; se l’esame per lontano rivela una modica riduzione di vista a causa di un’ipermetropia o di un’astigmatismo ipermetropico, di loro che occorrono due paia di occhiali, uno per lontano e uno per vicino, può metterli in imbarazzo perché loro da lontano dicono di vederci bene e, infatti, la visione diurna di questi pazienti può effettivamente risultare migliore di quella che si riscontra mediante gli ottotipi in ambulatorio. Nei casi normali non si deve insistere troppo col paziente sostenendo che c’è visione ridotta e che se non porta gli occhiali il visus può peggiorare ancora di più, ecc., ma se il soggetto guida un’automobile o altri mezzi, deve sapere che se non porta gli occhiali va incontro a spiacevoli conseguenze. Se ai difetti visivi sono associate opacità lenticolari occorre ordinare senza esitazione occhiali per lontano e per vicino.
Art. 1/3